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STATUTO DELLA SEZIONE ITALIANA A.E.C.

Con le modifiche approvate al
XIII Congresso Nazionale di Levico Terme il 13-4-1996

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAI CONGRESSISTI DEL XVI CONGRESSO NAZIONALE AEC DAL 22 AL 24 APRILE 2005 A CERVIA E AGGIORNATO CON IL MANDATO DEL CONGRESSO DI RIMINI

 

TITOLO I

 

Scopi e mezzi d'azione

 

Art. 1

 

E’ costituita tra tutti coloro che accettano il presente Statuto una associazione che viene denominata "A.E.C. Associazione Europea del Ferrovieri, Sezione Italia­na" (Association Europeénne des Cheminots), con sede presso il domicilio del Pre­sidente, che si propone di raggruppare tutti i ferrovieri che desiderano collaborare alla creazione di una Europa Unita.

L'Associazione si ispira ai principi contenuti nell'Appello ai ferrovieri di tutti i paesi d'Europa lanciato da Milano nel maggio del 1961, riportato in allegato  al presente Statuto, e si riallaccia idealmente all'Associazione "di fatto" creata a Tori­no il 23 luglio 1961, di cui al "Processo verbale dell'Assemblea Generale costituti­va dell'Associazione Europea del Ferrovieri" ed al relativo Statuto, anche essi ri­portati in allegato 2 al presente Statuto, della quale intende essere la continuazione.

L'Associazione è indipendente da partiti politici e organizzazioni sindacali. Non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

 

Art. 2

 

Gli scopi dell'Associazione sono:

-      approfondire tra i ferrovieri e non, la conoscenza dei problemi europei e quelli delle vie e dei metodi piu idonei per pervenire nel più breve tempo possibile alla rea­lizzazione d'una integrazione sociale, economica e politica dell'Europa;

-      svolgere un'azione amichevole, culturale e sociale atta a favorire tra il personale delle Imprese ferroviarie europee lo sviluppo di uno spirito europeo;

-      collaborare attivamente con le Istituzioni europee e con  i Movimenti europeistici alla realizzazione del fine comune. Porre in essere tutte le iniziative necessarie atte a favorire la solidarietà verso le Comunità di quei Paesi europei in difficoltà sia nel settore trasporti che nel sociale in linea con il riconoscimento dell’AEC da parte dell’O.N.U.

 

TITOLO II

 

Soci

 

Art. 3

 

I Soci della Sezione italiana dell'A.E.C. sono:

a)   Soci effettivi: sono tali tutti i ferrovieri in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie dello Stato ed in concessione, e delle Aziende di Trasporto Pubblico ad esse collegate.

b)   Soci familiari: sono tali i coniugi e i figli a carico di  agenti  in  attività di servizio  o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie dello Stato ed in concessione, e delle Aziende di Trasporto Pubblico ad esse collegate .

c)   Soci Sostenitori: sono tali tutti coloro di qualsiasi estrazione di categoria, lavoratori e pensionati che, codividendone gli ideali e gli obiettivi, danno la loro adesione annuale all’Associazione - figli e i familiari non a carico di agenti in attività  di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie dello Stato ed in concessione,  i dipendenti da Imprese di trasporto private o Enti privati, che svolgono attività connesse all'esercizio ferroviario e coloro i quali riconoscendosi negli ideali dell'A.E.C. Essi vengono ammessi dietro richiesta scritta accolta dai singoli Consigli compartimentali;

d)   Soci onorari o benemeriti: sono tali coloro ai quali viene conferito il   riconosci­mento dal Consiglio Generale.

I Soci effettivi di cui al punto a)  possono essere investiti delle cariche sociali. Tale possibilità è estesa anche ai Soci di cui ai punti: b) e c) che abbiano una rappresentanza Compartimentale di almeno il 15% dei Soci relativi al punto a),  della Segreteria di appartenenza.

 

Art. 4

 

Al socio, all'atto dell'iscrizione, viene rilasciata una tessera dietro versamento di una quota annua; 1'ammontare della quota è determinata dal Consiglio Generale a maggioranza semplice. L'adesione all'A.E.C., per i soci aspiranti con pagamento della quota "brevi mano", dovrà essere formalizzata con la richiesta scritta del socio potenziale avallata da almeno un socio con una anzianità minima di due anni. L'iscrizione, comunque, do­vrà essere subordinata al parere della Segreteria Compartimentale competente che ne risponderà, ai fini della legalità, al Consiglio Generale.

 

                                                         

Art. 5

 

In caso di ripetute o gravi inadempienze ai propri doveri, per atti contrari agli scopi dell'Associazione o che ad essa rechino comunque danno, il  Socio può essere deferito dal Consiglio Compartimentale  al  Collegio  dei  Probiviri  che   può decretarne  1'eventuale  temporanea  sospensione.  Contro la  decisione  del  Collegio  dei  Probiviri  il  Socio  può proporre  ricorso al Consiglio  Generale.

Art. 6

       

I soci della Sezione Italiana dell'A.E.C. sono liberi di iscriversi, a titolo personale, ad ogni movimento di azione europeistica.

               

TITOLO III

 

Organi della Sezione Italiana

 

Art. 7

 

Gli Organi dell'Associazione sono:

a)   il CONGRESSO NAZIONALE;

b)   il CONSIGLIO GENERALE;

c)   la SEGRETERIA NAZIONALE;

d)   il COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;

e)   il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

f)    il CONGRESSO COMPARTIMENTALE;

g)   il CONSIGLIO COMPARTIMENTALE;

h)   la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE;

i)    l’ASSEMBLEA PROVINCIALE;

j)    la SEGRETERIA PROVINCIALE;

k)   il COMITATO DI ZONA o D' IMPIANTO.

 

 

TITOLO IV

 

II Congresso Nazionale

 

Art. 8

 

II Congresso è sovrano. Le decisioni da esso  assunte  non possono essere confutate da alcuno.

E’ composto ‑ con diritto al voto durante i lavori congressuali- dai Delegati compartimentali nella misura di uno ogni cinquanta soci o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art. 3, in regola con il tesseramento del1'anno precedente, riferito alla media degli ultimi tre anni, nonché dai soci fondatori.

Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola ‑ se non delegati – i membri uscenti del Consiglio Generale, Segretari Compartimentali compresi.

Il Congresso:

a)   elegge 10  Consiglieri Generali, , i Delegati al Congresso Europeo, il Collegio nazionale del Sindaci composto da 3 membri, il Collegio del Probiviri , composto da 3 membri e delibera sui rendiconti dell’esercizio finanziario alla data del Congresso.

 

b)   approva o modifica ‑ a maggioranza dei tre quarti dei delegati presenti o rappresentati per delega ‑ lo Statuto dell'Associazione su proposte, ratificate e non, dal Consiglio Generale;

c)   approva ‑ a maggioranza assoluta del delegati presenti o rappresentati per delega ‑  il programma di massima dell'Associazione per il triennio successivo.

Il Congresso è il solo organo che può decidere lo scioglimento volontario della Sezione Italiana A.E.C.

Per tale scioglimento sarà necessaria una maggioranza dei tre quarti dei delegati presenti o rappresentati per delega.

Ogni delegato ha diritto a un voto e può rappresentare un solo delegato assente.

 

Art. 9

 

Il Congresso è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei soci, o quando ne ravvisi la necessità il Consiglio Generale a maggioranza dei tre quarti. In ogni caso la convocazione del Congresso dovrà avvenire non prima di un anno e non oltre i tre anni dal precedente.

       

Art. 10

 

La convocazione del Congresso è fatta dal Segretario Generale, per il tramite dei Segretari Compartimentali. La convocazione straordinaria deve essere effettua­ta entro i tre mesi dalla data richiesta a deve rendere noti i motivi all'origine della richiesta stessa.

 

Art. 11

 

In occasione del Congresso, sia ordinario che straordinario, tutte le cariche nazio­nali di nomina elettiva, esclusi i Segretari Compartimentali, s'intendono decadute.

                                       

                                         

Art. 12

 

L’Assemblea Congressuale elegge a maggioranza semplice la Commissione elettorale. Il Congresso, tranne i casi previsti dal presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei delegati presenti o rappresentati per delega.

 

Art. 13

 

Qualora si verifichino vacanze per dimissioni, decadenza o altro grave motivo, fra i componenti il Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci, i Probiviri o fra i delegati al Congresso europeo, ha diritto a subentrare il primo dei non eletti purché al momento della vacanza persistano i requisiti di cui al precedente art. 3.

Ove si verifichi vacante per dimissioni, decadenza o altro motivo grave, un  incarico conferito dal Consiglio Generale, nella prima riunione utile, lo stesso C.G. potrà provvedere a riaffidare l’incarico ad altro componente dello stesso organo in cui si è verificata la vacanza.

Art. 14

 

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Generale potrà stabilire, compatibilmente con le disponibilità, la misura di eventuali rimborsi per la rappresentanza della Sezione Italiana AEC, sia in Italia che all’estero,  a componenti del Consiglio Generale o a persone all’uopo designate dallo stesso.

 

TITOLO V

                                        

Il Consiglio Generale

 

Art. 15

 

Il C.G. è composto da 10 Consiglieri Generali eletti dal Congresso e dai Segre­tari Compartimentali.

Su richiesta del C.G.  possono essere   invitati a titolo consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri, gli ex Presidenti, gli ex Segretari Generali ed i Soci fondatori.

 

Art. 16

 

Il Consiglio Generale tutto, appena dopo il Congresso è riconvocato per nominare,  nella la prima riunione utile,   tra i suoi  10 componenti eletti dal Congresso Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere Aggiunto, il Segretario alla Stampa e Propaganda. Il Consiglio Generale è l’unico organo abilitato ad affidare gli incarichi ai Consiglieri Generali . Tale affidamento viene effettuato a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. 

LA SEGRETERIA NAZIONALE è composta dal Segretario Generale, dal Tesoriere, dal Segretario Generale Aggiunto e dal Segretario alla Stampa e Propaganda. Possono essere convocati dalla Segreteria Nazionale, in base al­le necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, altri membri del C. G., i Consiglieri com­partimentali di settore, o qualunque altro Socio che possa essere ritenuto utile.

Il Consiglio Generale Affida gli incarichi negli altri settori di attività; modifica  il Regolamento Interno di attuazione dello Statuto e il Regolamento Elettorale; fissa a maggioranza semplice le quote sociali, esercita il controllo sull'operato dei rappresentanti nazionali sia in Italia che in Europa; ottempera a tutti gli altri compiti demandatigli dal pre­sente Statuto.

Esso ha facoltà di nominare con una maggioranza superiore al 50% degli  aventi diritto al voto il Presidente Onorario, persona che abbia ricoperto con dignità e dedizione incarichi nell'ambito dell'Associazione o abbia acquisito particolari meriti nel campo europeistico e si sia distinto per precedenti attività nella vita sociale. Il Pre­sidente Onorario non ha diritto al voto.

 

 

 

Art. 17

 

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria quando ne facciano richiesta la metà più  uno dei componenti il Consi­glio o quando i1 Presidente o il Segretario Generale, ne ravvisino l'opportunità. La convocazione è fatta dal Segretario Generale o dal suo sostituto, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i componenti del Consiglio Generale almeno quin­dici giorni prima della data fissata per posta o per posta elettronica (mail).

 

Art. 18

 

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno del Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei presenti.- il numero dei presenti per deliberare non può essere inferiore ad 1/3 degli aventi diritto al voto.

 

Art. 19

 

Il Consigliere Generale che senza giustificato motivo non interviene ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Generale, è da questo dichiarato decaduto.

 

Art. 20

 

Il Consiglio Generale, tranne i casi previsti del presente Statuto, delibera a mag­gioranza semplice dei presenti. In caso di parità  di voti , il punto in discussione viene rinviato alla riunione di Consiglio Generale successiva.

Non è ammesso deliberare su argomenti che non siano posti all'ordine del gior­no se non vi è il consenso  di almeno i 2/3 dei presenti il Consiglio Generale, aventi diritto al voto.

Il voto dei Consiglieri eletti dal Congresso è diretto e personale, mentre i Segre­tari Compartimentali impossibilitati a partecipare devono essere rappresentati dal loro Aggiunto o da  altro Socio effettivo del proprio Compartimento all'uopo designato. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Pre­sidente e dal Segretario Generale o, in loro mancanza, dai loro sostituti e dal Segretario della riunione.

La carica di Consigliere Generale eletto dal Congresso Nazionale, non è cumulabile con quella di Segretario o  Consigliere Compartimentale

 

TITOLO VI

 

Le Cariche Nazionali

                                             

Art. 21

 

Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali e la legale rappresentanza  della Sezione Italiana A.E.C., con facoltà di agire o resistere in giudizio per conto dell'Asso­ciazione su mandato del Consiglio Generale, di nominare allo scopo avvocati e procuratori; presiede le adunanze del Consiglio Generale ; cura i rapporti con la Presidenza europea ed i Presidenti delle altre Sezioni; svolge le altre funzioni demandategli dal Consiglio Generale. Rappresenta l’AEC in tutte le manifestazioni e nei rapporti con Enti e altri.

 

Art. 22

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento tem­poraneo; svolge le funzioni delegategli espressamente dal Presidente e, in via nor­male collabora con lo  stesso per l'assolvimento dei propri compiti.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nella­ ordinaria amministrazione fino alla convocazione del Consiglio Generale che provvederà a designare, all'interno dei 10 Consiglieri eletti dal Congresso, il nuovo Presidente. Il Vicepresidente  non può  esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione salvo spe­cifica delibera del  Consiglio Generale. Nel frattempo la rappresentanza legale è as­sicurata dal Segretario Generale.

                       

Art. 23

 

Il Segretario  Generale coordina 1'attività della Segreteria Nazionale, dei Consi­glieri Generali e  dei Segretari Compartimentali. Convoca la Segreteria Nazionale in via ordinaria almeno due volte  1'anno e in via straordinaria tutte le volte che si renda necessaria la  collegialità operativa.

Cura i rapporti con la Segreteria Generale europea e con i Segretari Generali delle altre Sezioni; svolge tutte le funzioni de­mandategli dal Consiglio Generale; predispone il rendiconto dell'attività  svolta  dal­la  Sezione   Italiana  da  presentare  al Congresso, presiede le riunioni del Consiglio Generale insieme al Presidente, vista i mandati del Tesoriere Nazionale.

Il Segretario Generale Aggiunto coadiuva il Segretario Generale nell'espleta­mento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Il Segr. Generale Aggiunto, coadiuva  il  Segretario  Generale  nel  predisporre tutto ciò che si rende necessario per la buo­na riuscita delle riunioni ed incontri a livello nazionale ed europeo.

Nel caso specifico delle "Giornate Europee", se effettuate da altre Sezioni, coor­dinerà, su mandato del Segretario Generale,  la partecipazione della delegazione dei Soci italiani ;  e se effettuate dalla Sezione Italiana, collaborerà con la Segreteria Generale per la riuscita delle stesse.

 

Art. 24

 

La Segreteria Nazionale ha il compito di assumere tutte le iniziative necessarie per attuare le delibere del Consiglio Generale. In particolare verifica 1'attività svol­ta dai Consiglieri con incarichi nazionali e delle Segreterie Compartimentali; for­mula proposte e risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale che ne presiede le riu­nioni, possono essere convocati altri consiglieri in base alle necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, e i consiglieri compartimentali di settore, Soci o chiunque altro utile per raggiungere gli scopi prefissati dal Consiglio Generale. Le decisioni assunte collegialmente dalla Segreteria Nazionale sono vinco­lanti per tutte le strutture dell'Associazione e possono essere modificate solo dal Consiglio Generale nella prima riunione utile.

 

Art. 25

 

Il Tesoriere Nazionale predispone il rendiconto amministrativo dell'attività della Sezione Italiana, da presentare al Consiglio Generale e al Congresso; tiene il registro delle entrate e delle spese; effettua queste ultime su autorizzazione del Segretario Generale il quale ne vista i mandati; cura il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il libro e lo schedario; riscuote gli introiti; compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Italiana, da fare approvare dal Consiglio Generale.

Il Tesoriere Aggiunto coadiuva il Tesoriere Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Al Tesoriere Aggiun­to possono essere delegati dal Consiglio Generale incarichi particolari connessi alle attività organizzative delta Sezione Italiana.

 

Art. 26

 

 

Il Segretario alla Stampa e Propaganda ha il compito di diffondere, con i mezzi a sua disposizione, le informazioni inerenti l'attività dell'Associazione sul piano nazionale ed europeo; di   curare   l'immagine   dell' Associazione,   d'intesa   con   il Pre­sidente e la Segreteria Generale ; di assumere la direzione del periodico nazionale.

 

Art. 27

 

II Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente, nonché  due supplenti.

Il Collegio ha la vigilanza contabile ed il controllo generale sull'amministrazio­ne. Partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio Generale.

A mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento ammini­strativo al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Sindaci, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico. In caso di impedimento o dimissioni di uno dei sindaci effettivi, subentrerà il sinda­co supplente piu anziano d'età.

 

 

 

 

Art. 28

 

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente.

E’ l'unico organo di magistratura interna che decide sulla proponibilità dei ricorsi e si esprime   in materia di espulsione dei soci determinandone le sanzione da proporre al Consiglio Generale, dirime eventuali conflitti di competenza tra i vari Organi della Se­zione Italiana A.E.C. La presentazione dei ricorsi e il funzionamento del Collegio sono disciplinati del Regolamento interno.

I Probiviri, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico.

 

Art. 29

 

Le cariche di componenti il Collegio Nazionale del Sindaci e il Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Consigliere Generale o di Consigliere Compartimentale.

 

TITOLO VII

 

Il Congresso Compartimentale

 

Art. 30

 

Il Congresso Compartimentale è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni.

Il Congresso Compartimentale provvede:

a)   ad eleggere i Delegati al Congresso Nazionale della Sezione Italiana A.E.C. nel­la misura di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art. 3 del presente Statuto, in regola con il pagamento della quota  sociale dell'anno precedente riferito alla media degli ultimi tre anni;

b)   a fissare il numero dei componenti fino ad un  massimo di 11;

c)   eleggere i Consiglieri Compartimentali.

Il Congresso di una Segreteria Compartimentale con un numero di Soci superiori a 50 iscritti nomina il Collegio Compartimen­tale dei Sindaci nella misura di tre componenti. Il Congresso Compartimentale di una Segreteria Compartimentale  con un numero di iscritti inferiore a 50 iscritti ha facoltà, di concerto con la Segreteria Generale, di nominare il Collegio dei Sindaci Revisori formato da tre membri. I suoi compiti sono quelli previsti dall'Art. 28. Il Congresso Compartimentale è indetto dal Segretario Compartimen­tale almeno  un mese prima del Congresso della Sezione Italiana.

Il Congresso Compartimentale è composto dai Delegati dei soci. Possono partecipare, se non delegati, con il solo diritto di parola, i consiglieri compartimentali uscenti e eventuali rappresentanti nazionali e del compartimento  La convocazione del  Congresso  Comparti­mentale  è  fatta  dal  Segretario Compartimentale  uscente tramite i Segretari Provin­ciali di Zona. Questi ultimi indiranno,  almeno  trenta  giorni  prima  delta  data fissata per il Congresso Compartimentale, 1'Assemblea dei Soci per eleggere i Delegati al Congresso medesimo, sempre nella misura di cui al precedente punto 1.

 

Art. 31

 

Il Congresso Compartimentale può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei soci.

La convocazione straordina­ria deve essere effettuata entro tre mesi dalla data richiesta, rendendo noti i motivi all'origine della richiesta stessa.

 

Art. 32

 

L’Assemblea Congressuale elegge a maggioranza semplice la Commissione Elettorale. Nel Congresso Compartimentale è ammesso il voto per delega. Ciascun socio non può avere più di una delega . Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati  per delega. Nei Compartimenti dove il numero dei soci non è rilevante si soprassiede  e  - a discrezione del Segretario Compartimentale – si potrà tenere  un’unica assemblea dei soci del Compartimento con l’elezione diretta dei Delegati al Congresso Nazionale.

 

TITOLO VIII

                   

Il Consiglio Compartimentale

                                               

Art. 33

 

Il Consiglio Compartimentale è riconvocato subito dopo il Congresso per affidare gli incarichi. Il Consiglio è  composto dai membri eletti dal Congresso Compartimentale. Nomina tra i suoi membri il  Segretario Compartimentale, il Se­gretario Compartimentale Aggiunto ed il Segretario Amministrativo; attribuisce le altre cariche inerenti alle varie branche di attività  nell'ambito compartimentale, esercita il controllo sull’operato dei Responsabili  Provinciali, di Zona e d'Impianto.

Il Consiglio Compartimentale è responsabile del perseguimento degli scopi della associazione nel Compartimento  ed ha facoltà di istituire  sezioni  di  soci  nell'am­bito  delle  province  e  degli impianti del Compartimento.

Alle riunioni del  Consiglio Compartimentale partecipano, a titolo consultivo, i Consiglieri Generali della Sezione Compartimentale di appartenenza  se convocati.

 

Art. 34

 

Il Consiglio Compartimentale si riunisce, su convocazione del Segretario Compartimentale in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quan­do ne faccia richiesta la  metà più uno del Consiglieri o quando il Segretario Compartimentale ne ravvisi l’opportunità.

La convocazione va fatta mediante comunicazione scritta, da inviare ai consi­glieri Compartimentali almeno dieci giorni prima della data fissata, per posta o mail (posta elettronica).

Nella stessa co­municazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.

 

Art. 35

 

Le riunioni del Consiglio Compartimentale sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà piu uno del Consiglieri; in seconda convocazione, da tene­re non prima di un'ora della precedente, qualunque sia il numero del presenti.

- il numero dei presenti per deliberare non può essere inferiore ad 1/3 degli aventi diritto al voto.

 

Art. 36

 

Il Consiglio Compartimentale delibera a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Compartimentale sono firmati dal Segretario Compartimentale, al quale spetta di presiedere il Consiglio, e dal Consigliere che fungerà da Segretario nelle riunioni.

 

Art. 37

 

Il Consiglio Compartimentale ‑ con decisione presa a     maggioranza dei tre quar­ti dei Consiglieri Compartimentali presenti e votanti ‑ può deliberare per compro­vati motivi la  sospensione di un Segretario Provinciale, dl Zona o d'Impianto dal suo incarico, adottando contemporaneamente tutte le opportune misure del caso, nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto, mettendone a conoscenza la Segreteria Generale.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta o per mail, da inviare ai Consi­glieri Compartimentali almeno dieci giorni prima della data fissata. Nella stessa co­municazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IX

 

Le Cariche Compartimentali

 

Art. 38

 

Le cariche compartimentali dovranno essere rinnovate almeno  un mese  prima del mese in cui si terrà il Congresso Nazionale è sono incompatibili con le cariche Nazionali ed Europee.

Gli incarichi invece Commissioni ecc. sono invece compatibili.

                          

Art. 39

 

E’ compito del Segretario Compartimentale in carica indire il    Congresso Com­partimentale in tempo utile affinché possano essere compiuti, nei tempi prescritti, gli adempimenti di cui al precedente Art. 38.

 

Art. 40

 

Il Segretario Compartimentale eletto dal nuovo Consiglio Compartimentale co­municherà le nuove cariche al Segretario Generale entro 15 giorni  dalla celebra­zione del Congresso.

 

Art. 41

 

Le cariche di Segretario Provinciale, di Segretario di Zona e Segretario d'Im­pianto di norma  non sono cumulabili con la carica di Consigliere Compartimentale.

 

Art. 42

 

Il Segretario Compartimentale è responsabile dell'esecuzione delle deliberazio­ni del Consiglio Generale ‑ per quanto attiene alla sua Sezione Compartimentale e del Consiglio Compartimentale; predispone la relazione da presentare al Congres­so Compartimentale sull'attività svolta.

II Segretario Compartimentale promuove e coordina 1'attività associativa su ba­se compartimentale e riferisce tempestivamente al Segretario Gene­rale sulle iniziative prese, prima che siano svolte e con delibera del  Consiglio Compartimentale.

In caso di, assenze o impedimento, viene so­stituito dal Segretario Compartimentale Aggiunto che lo coadiuva nell'espletamen­to delle sue funzioni. In caso di dimissioni, verrà sostituito fino alla prima riunione utile  del Consiglio Compartimentale che ne provvederà alla sostituzione.

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

Il Segretario Amministrativo tiene il registro delle entrate e delle spese della Se­zione Compartimentale; cura il tesseramento dei soci e tiene aggiornato il relativo libro contabile compartimentale e lo schedario; riscuote le somme introitate ed effettua i pagamenti di competenza della Sezione compartimentale su indicazione del Segretario Compartimentale che ne vista i mandati, compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Compartimentale che ‑ dopo l'approvazione Consiglio Compartimentale ‑ sarà inviata alla Tesoreria Nazionale.  La Segreteria Generale può chiedere copia del verbale della riunione al Segretario Compartimentale.

 

Art. 44

 

I Segretari Provinciali o di Zona svolgono tutte le funzioni loro demandate dal Segretario Compartimentale nell'ambito delle proprie giurisdizioni. Essi rispondono al Segretario Compartimentale sia per la parte organizzativa, sia per quella contabile.

 

Art. 45

 

Il Segretario d'Impianto svolge nel proprio ambito le stesse funzioni del Segretario Provinciale o di Zona. Egli fa capo, ove esista, al Segretario Provinciale o di Zona e, in mancanza di questi, direttamente al Segretario Compartimentale, al quale risponde sia per la parte organizzativa, sia per la parte contabile.

 

Art. 46

 

I Segretari Provinciali, di Zona e d'Impianto, qualora il rispettivo Congresso abbia eletto il corrispondente Direttivo, sono eletti dai Soci della propria giurisdizione durante le Assemblee precongressuali su proposta del Segretario Compartimentale che provvederà ad informare di tali nomine la Segreteria Nazionale.

 

TITOLO X

 

Vertenze Elettorali

 

Art. 47

 

A dirimere le vertenze elettorali di ogni livello a grado, sono competenti le Commissioni verifica poteri elette dal Congresso e dalle Assemblee precongressuali.

                              

 

 

 

TITOLO XI

 

Finanze a Patrimonio

 

Art. 48

 

Il patrimonio sociale della Sezione Italiana A.E.C. è costituito:

a)   dai beni mobili ed  immobili che dovessero divenire proprietà della stessa;

b)   da eventuali  fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)   da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

 

Art. 49

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)   dalle quote sociali;

b)   da contribuzioni varie versate sia da soci che da non soci (Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese).

 

Art. 50

 

L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal proprio Presidente, su mandato del Consiglio Generale,  che legittimamente la rappre­senta di fronte a terzi e all'Autorità giudiziaria.

Il potere di disporre del fondi sociali presso gli Istituti di credito è attribuito al Segretario Generale e al  Tesoriere. Tutte le funzioni presso detti Istituti sono devo­lute al Segretario Generale e al Tesoriere con firma disgiunta.

 

Art. 51

 

Le  Sezioni compartimentali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi  titolo e causa, chiedere di esserne sollevate dalla Segreteria Nazionale.

La rappresentanza delle Sezioni  Compartimentali nei confronti degli Istituti di credito è esercitata d’intesa  dal loro Segretario Compartimentale e dal loro Segretario Amministrativo.

 

Art. 52

 

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nell'ultima sessione ordinaria, il Consiglio Generale approva il bilancio preven­tivo per 1'anno solare successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Tesoriere deve aver compilato il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile a tale scopo, dopo aver ottenuto il visto del Sindaci.

 

Art. 53

 

Le Sezioni Compartimentali hanno l'obbligo di compilare annualmente il bilan­cio di cui dovranno rimettere copia controfirmata dagli eventuali Sindaci e dal Consiglio Compartimentale - al Tesoriere Nazionale entro il primo bimestre dell'anno succes­sivo a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

Il Tesoriere Nazionale ha facoltà di verificare unitamente  al Segretario Generale, può intervenire per risolvere  problemi  legati a gravi inadempienze contabili.

 

TITOLO XII

                         

Modifiche allo Statuto

 

Art. 54

 

Le modifiche allo Statuto della Sezione Italiana A.E.C. possono essere proposte soltanto dalle Segreterie Compartimentali, su deliberazione dei propri Consigli Compartimentali.

Le proposte di modifica devono essere inviate al Segretario Generale almeno due mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale.

Sul merito delle proposte a sulla loro presentazione al Congresso Nazionale decide il Consiglio Generale nell'ultima riunione che precede il Congresso.

Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Generale vengono sottoposte al Congresso esponendo anche quelle presentate a non approvate chiarendone le motivazioni. Il Congresso può decidere di sottoporre a votazione anche quest'ultime.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica allo Statuto a maggioranza di tre quarti dei votanti presenti e rappresentati per delega.

Non è ammessa altra procedure di modifica.

 

TITOLO XIII

 

Regolamento Interno

 

Art. 55

 

Il Regolamento Interno della Sezione Italiana stabilisce le norme di attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

Esso può essere modificato dal Consiglio Generale a maggioranza semplice.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO XIV

 

Disposizioni Finali

 

Art. 56

 

Il distintivo, la tessera di socio, la bandiera e l'emblema sociale dell'A.E.C. so­no quelli stabiliti dal Regolamento Interno.

 

Art. 57

 

L'emblema sociale è il seguente: due cerchi blu concentrici, il cui interno è occupato dalla visione geografica dell'Europa con una "E" al centro e una ruota alata sopra di essa; fra i due cerchi è inserita la dicitura "Association Européenne des Cheminots".

 

Art. 58

 

La bandiera dell'Associazione è la bandiera europea con fondo blu a 12 stelle d'oro formanti un cerchio con al centro la scritta A.E.C. o una ruota alata sovrapposta all’Europa.

 

Art. 59

 

Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solamente dal Con­gresso a maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega.

In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patri­monio dell'A.E.C, viene esclusa sempre però una divisione fra i soci.

 

Art. 60

 

Il presente Statuto, come il Regolamento Interno, sono vincolanti per tutti i soci della Sezione Italiana A.E.C. dalla data della loro approvazione.

 

Art. 61

       

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al Regolamento interno della Sezione Italiana, nonché alle disposizioni legislative vigenti.

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