{"id":134,"date":"2013-03-21T12:07:35","date_gmt":"2013-03-21T11:07:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.aecitalia.org\/web\/?page_id=134"},"modified":"2013-04-17T11:12:03","modified_gmt":"2013-04-17T09:12:03","slug":"regolamento-elettorale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.aecitalia.org\/web\/lo-statuto\/regolamento-elettorale\/","title":{"rendered":"Regolamento Elettorale"},"content":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO ELETTORALE<\/p>\n<p>Sezione Italiana A.E.C.<\/p>\n<p>(approvato dal Consiglio Generale di Bassano del Grappa l'( ottobre 1987)<\/p>\n<p>Articolo 1<\/p>\n<p>Partecipano al Congresso Nazionale dell&#8217;Associazione, con diritto di voto e di parola, i Delegati eletti dai Congressi compartimentali ed i Soci fondatori. Parteci-pano, inoltre, con solo diritto di parola &#8211; se non delegati &#8211; i Consiglieri Generali uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, Segretari compartimentali compresi.<\/p>\n<p>Articolo 2<\/p>\n<p>L&#8217;ordine del giorno del Congresso Nazionale e il seguente:<\/p>\n<p>a) Elezione dell&#8217;Ufficio di Presidenza e delle Commissioni;<\/p>\n<p>b) Relazione del Presidente uscente;<\/p>\n<p>c) Relazione del Segretario Generale uscente;<\/p>\n<p>d) Relazione del Tesoriere uscente;<\/p>\n<p>e) Relazione del Segretario Organizzativo uscente,<\/p>\n<p>f) Relazione dei Consiglieri Generali titolari di incarichi;<\/p>\n<p>g) Relazione dei Segretari compartimentali;<\/p>\n<p>h) Presentazione e votazione delle mozioni;<\/p>\n<p>i) Elezione del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e dei Delegati al Congresso europeo;<\/p>\n<p>j) Proclamazione degli eletti.<\/p>\n<p>Articolo 3<\/p>\n<p>Il quoziente di rappresentativit\u00e0 viene fissato nella misura di un delegato ogni cinquanta soci effettivi o frazione superiore a venticinque.<\/p>\n<p>Articolo 4<\/p>\n<p>Il Congresso Nazionale elegge:<\/p>\n<p>a) Un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari;<\/p>\n<p>b) La Commissione per il Regolamento, composta dall&#8217;Ufficio di Presidenza,, dalla Segreteria del Congresso e da un membro della Segreteria Generale uscente, con il compito di esaminare le proposte relative all&#8217;eventuale inclusione nell&#8217;or-dine del giorno di punti non compresi nell&#8217;ordine del giorno stesso; stabilire l&#8217;ordinamento dei lavori dell&#8217;assemblea e delle Commissioni, nonch\u00e9 autorizza-re la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale;<\/p>\n<p>c) La Commissione per la Verifica dei poteri, composta da cinque membri, per l&#8217;esame e la convalida delle deleghe e per l&#8217;autorizzazione al trasferimento di dele-ga. Rientra nella competenza della Commissione Verifica Poteri risolvere le eventuali controversie sorte nei Congressi compartimentali e riguardanti l&#8217;elezione di delegati al Congresso Nazionale;<\/p>\n<p>d) La Commissione Elettorale, composta da cinque membri, per il deposito ed il controllo della regolarit\u00e0 delle liste elettorali, per la predisposizione del materiale relativo alle votazioni e per lo scrutinio delle schede di votazione. La Commissione Elettorale funge anche da seggio elettorale;<\/p>\n<p>e) La Commissione per le Mozioni, composta da cinque membri, per il coordina-mento delle mozioni presentate. La Commissione designer\u00e0 un relatore che riferir\u00e0 al Congresso.<\/p>\n<p>All&#8217;atto dell&#8217;insediamento, ciascuna Commissione provveder\u00e0 ad eleggere nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. La distribuzione dei documenti, mo-zioni, ordini del giorno e di ogni altro materiale pu\u00f2 avvenire solo dopo il visto della Commissione per il Regolamento.<\/p>\n<p>Articolo 5<\/p>\n<p>I congressisti, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, devono iscriversi personalmente presso la Presidenza, servendosi degli appositi moduli. I congressisti, che si iscrivono a parlare sulle relazioni, hanno la parola nell&#8217;ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono la parola per fatto personale, pregiudiziale o mozione d&#8217;ordine, hanno diritto di parlare, alla fine dell&#8217;intervento del delegato che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esa-me al momento in cui la mozione viene presentata.<\/p>\n<p>Ogni delegato non pu\u00f2 prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazio-ne, emendamento o mozione.<\/p>\n<p>Sulle, pregiudiziali e sulle mozioni d&#8217;ordine, hanno diritto di parola un congres-sista a favore ed uno contro.<\/p>\n<p>Articolo 6<\/p>\n<p>La durata dell&#8217;intervento del congressista, di norma, non deve superare i quindici minuti.<\/p>\n<p>Gli interventi possono essere letti o consegnati scritti alla Presidenza.<\/p>\n<p>In caso di proposta di chiusura della discussione, il Presidente &#8211; se necessario &#8211; accorda la parola ad un congressista a favore e ad uno contrario.<\/p>\n<p>Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo i congressisti gia iscritti a parlare.<\/p>\n<p>Articolo 7<\/p>\n<p>Le votazioni avvengono:<\/p>\n<p>a) per alzata di mano;<\/p>\n<p>b) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 10% dei delegati;<\/p>\n<p>c) per scrutinio segreto, su richiesta scritta di almeno il 20% dei delegati.<\/p>\n<p>Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale, i delegati votano &#8220;per testa&#8221; e non secondo i voti rappresentati.<\/p>\n<p>Nelle votazioni per scrutinio segreto, ogni delegato non pu\u00f2 cumulare pi\u00f9 di due deleghe compresa la propria.<\/p>\n<p>Le elezioni dei Consiglieri Generali, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri devono essere effettuate solo per votazione segreta.<\/p>\n<p>Articolo 8<\/p>\n<p>Le elezioni del Consiglio Generale si svolgono con il sistema della lista unica.<\/p>\n<p>I candidati verranno di norma indicati dalle singole Segreterie compartimentali a seguito di regolare Congresso compartimentale ed elencati in ordine alfabetico.<\/p>\n<p>I candidati dovranno preventivamente accettare per iscritto la propria candidatura.<\/p>\n<p>Ogni elettore potr\u00e0 votare soltanto i 2\/3 dei candidati da eleggere. Saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze superiori ai 2\/3 dei candidati da eleggere.<\/p>\n<p>Articolo 9<\/p>\n<p>La pubblicazione della lista da parte della Presidenza del Congresso dovr\u00e0 avve-nire almeno quattro ore prima delle votazioni. L&#8217;inizio delle operazioni di voto sar\u00e0 stabilito dal Congresso.<\/p>\n<p>Articolo 10<\/p>\n<p>I delegati impossibilitati a partecipare ai lavori congressuali possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato dello stesso Compartimento. Ogni delegato potr\u00e0 esercitare il proprio diritto di voto, pi\u00f9 una sola delega.<\/p>\n<p>Articolo 11<\/p>\n<p>La Commissione elettorale, ultimate le votazioni, proceder\u00e0 allo scrutinio delle schede.<\/p>\n<p>Sulla scorta dei risultati delle elezioni, il Presidente del Congresso proclamer\u00e0 eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.<\/p>\n<p>Articolo 12<\/p>\n<p>Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO ELETTORALE Sezione Italiana A.E.C. (approvato dal Consiglio Generale di Bassano del Grappa l'( ottobre 1987) Articolo 1 Partecipano al Congresso Nazionale dell&#8217;Associazione, con diritto di voto e di parola, i Delegati eletti dai Congressi compartimentali ed i Soci fondatori. 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