Regolamento Attuativo

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(approvato dal Consiglio Generale di Roma il 21-22 Gennaio 1989)

 

Articolo 1

Soci

Il titolo di socio si acquisisce mediante la sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo o con il pagamento “brevi manu” della quota annua stabilita dal Con-siglio Generale.

Il titolo di socio e riconosciuto, a tutti gli effetti previsti dall’Art. 3 dello Statuto, solo dal primo giorno dell’anno cui si riferisce il versamento della quota e cessa dal momento in cui il socio da le dimissioni o non rinnova l’adesione.

Ogni socio in regola con il versamento della quota ha il diritto di partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, alle condizioni stabilite di volta in volta dagli organi che promuovono l’iniziativa stessa.

Ad ogni socio e assicurata la piu ampia liberta di esprimere la propria opinione sul funzionamento e sulle iniziative dell’Associazione nelle sedi sociali e tramite gli organi della sezione di appartenenza.

Il socio che ha sottoscritto la delega per la trattenuta a ruolo ed intende revocare la sua adesione all’Associazione, dovra darne comunicazione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno indirizza-ta all’Ufficio Amministrazione e Contabilita e, per conoscenza, alla Segreteria Compartimentale dell’Associazione. Trascorso il termine del 30 settembre, l’iscri-zione si intende confermata anche per l’anno successivo e la richiesta di revoca sara considerata nulla se non rinnovata entro i termini sopra stabiliti. E consentito disporre l’annullamento della revoca richiesta entro il 30 settembre, mediante di-chiarazione sottoscritta dal socio entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data del timbro postale.

 

Articolo 2

Cariche sociali

Ogni socio effettivo puo ricoprire cariche sociali, a livello nazionale o compartimentale, solo se risulta in regola con il tesseramento dell’anno in corso e abbia al-meno dodici mesi di anzianita di iscrizione.

Il socio che ricopra cariche sociali ha l’obbligo di assolvere ai compiti cui e preposto e risponde dei suo operato all’organo che lo ha eletto. In ogni caso, e tenuto a riferire dei suo operato al Segretario Generale e al Presidente, se la carica e nazionale o europea, e al Segretario Compartimentale, se la carica e a livello compartimentale, provinciale o zonale.

Quando, fra i soci investiti di cariche sociali, si verificano discordanze o dissensi rispetto alla corretta applicazione di delibere o mandati degli organi dell’Associazione, prima di assumere iniziative individuali, deve essere sentito l’organo competente.

Nell’impossibilita di convocare a breve scadenza il Consiglio Generale o il Consiglio Compartimentale, il Segretario Generale, sentito il Presidente, ha facolta di disporre le iniziative necessarie.

Se trattasi di problemi compartimentali, la stessa facolta e demandata al Segretario Compartimentale, sentito il Segretario Generale. Alla prima riunione utile dei Consiglio Generale o del Consiglio Compartimentale, il problema dovra essere po-sto all’O.d.G.

Ogni socio, con o senza cariche sociali, in caso di violazioni delle norme statutarie o delle delibere degli organi dell’Associazione, puo essere deferito al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di socio-con carica elettiva sia nazionale sia compartimentale che non abbia osservato, nell’esercizio dell’incarico affidatogli, le norme statutarie o le delibere dei Consiglio Generale, oltre ad essere deferito ai Probiviri e considerato so-speso dalla carica fino al pronunciamento dello stesso Organo che lo ha eletto.

Il deferimento al Collegio dei Probiviri puo essere proposto dal singolo socio o da una qualsiasi struttura dell’Associazione.

In caso di gravi o ripetute violazioni, il Collegio puo proporre al Segretario Generale la sostituzione cautelativa nella carica eventualmente rivestita dal socio deferito, riservandosi di adottare il lodo definitivo a conclusione dell’istruttoria formale e sentito il pronunciamento del Consiglio Compartimentale, se trattasi di altre cariche. Il Socio sospeso puo richiedere la revisione del lodo dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione presentando istanza, tramite il Segretario Generale, al Consiglio Generale che si pronuncera nella prima riunione utile.

 

Articolo 3

Organi

Gli Organi dell’Associazione sono stabiliti dall’Art. 7 dello Statuto.

Essi assolvono ai compiti fissati dallo Statuto, secondo le modalita stabilite nel presente Regolamento:

a) Il Congresso nazionale assolve ai suoi compiti osservando le procedure stabilite dall’apposito Regolamento congressuale. In caso di Congresso straordinario, qualora dal Consiglio Generale non venga emanato apposito regolamento, si applica il regolamento adottato nell’ultimo Congresso ordinario.

b) Il Consiglio Generale e convocato secondo le modalita previste dallo Statuto. Lo svolgimento dei lavori é disciplinato dalle norme appreso indicate. Le riunioni del Consiglio sono presiedute, di norma, dal Presidente o dal Vice Presidente..

In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio Generale puo designare a presiedere i lavori, su proposta del Segretario Generale, un Consigliere avente diritto a voto. Tale procedura puo essere adottata solo se alla riunione so-no presenti la meta piu uno dei Consiglieri aventi diritto al voto. Il Presidente, in apertura della seduta, propone la nomina di uno o piu segretari per la verbalizzazione dei lavori del Consiglio.

Nel caso in cui, dall’appello dei presenti, risulti presente in sala un numero di Consiglieri aventi diritto al voto inferiore alla meta piu uno, il Presidente ag-giorna i lavori di ora in ora per non piu di due volte. Trascorse le due ore dall’inizio fissato nella convocazione, il Presidente aprira i lavori anche se non si e raggiunta la maggioranza richiesta. Nel caso in cui il numero dei presenti, esaurita la procedura di cui al comma precedente, risulti inferiore a un terzo di componenti aventi diritto a voto, il Presidente ha facolta di rinviare l’esame dell’O.d.G. ad altra riunione.

In ogni caso, nelle riunioni con un numero di presenti inferiore ad un terzo dei componenti aventi diritto a voto, non possono essere adottate delibere di caratte-re finanziario o che modifichino la struttura organizzativa dell’Associazione.

c) Per le deliberazioni previste dall’ultimo comma dell’Art. 16 dello Statuto e richiesta la maggioranza superiore al 50% dei componenti e non dei presenti. Con lo stesso criterio oltre a nominare il Presidente Onorario, il Consiglio Ge-nerale puo conferire riconoscimenti speciali compreso quello di “Consigliere Generale ad honorem” a persone che abbiano attivamente operato all’interno dell’Associazione da almeno 15 anni o che si siano distinte con opere particolari destinate alla crescita e alla valorizzazione della Sezione italiana. Il titolo di Presidente Onorario puo essere revocato solo al verificarsi di fatti o comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione. Il titolo di “Consigliere Generale ad honorem” viene conferito per la durata del mandato congressuale e puo essere rinnovato per il successivo mandato dal nuo-vo Consiglio Generale quando non siano venute meno le motivazioni del rico-noscimento.

Il Presidente Onorario e i Consiglieri ad honorem non hanno diritto a voto.

 

Articolo 4

Svolgimento del dibattito

1) Dichiarata aperta la riunione, il Presidente da la parola al relatore del primo punto iscritto all’ordine del giorno.

Dopo la relazione, aprira le iscrizioni a parlare e, se necessario, proporra – per l’approvazione – la quantita di tempo nei cui limiti deve svolgersi la discussio-ne, nonché la durata massima di ogni intervento. Comunque, salvo casi particolari, ogni intervento non puo superare i venti minuti. La parola verra concessa seguendo l’ordine di iscrizione. L’iscritto a parlare, assente al momento del suo turno, perde il diritto di parola sull’argomento in discussione, salvo che ne abbia dato preavviso alla Presidenza. Per chiarimenti, la parola e data prescindendo dall’ordine di iscrizione al relato-re o al Consigliere citato negli interventi.

La parola al relatore, per la replica, sara concessa dopo che tutti gli iscritti a par-lare sull’argomento in discussione, avranno svolto il loro intervento.

Prima di passare ad altro argomento devono, di regola, essere poste ai voti le proposte di delibere inerenti all’argomento trattato.

Qualora singoli componenti, o gruppi di essi, presentassero emendamenti alle proposte di delibere, e facolta dei presentatori di illustrarli brevemente. Per ogni emendamento presentato, sono ammessi due brevi interventi, uno a fa-vore ed uno contro.

Chiusa la discussione e fatta la replica, non e permessa la parola se non per dichiarazione di voto.

L’intervento non puo superare i cinque minuti.

2) Nel corso del dibattito, il Presidente puo concedere fuori turno la parola solo per fatto personale, per pregiudiziale o per mozione d’ordine. Il fatto personale ha la precedenza sulla pregiudiziale e quest’ultima sulla mo-zione d’ordine.

E fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta e dignita o il sentirsi attribuire opinioni diverse a quelle espresse. E pregiudiziale, l’eccezione sulla proponibilita di argomenti in quanto contrari allo Statuto, al Regolamento o a delibere approvate nella stessa sessione.

Il Presidente respinge la pregiudiziale, senza metterla ai voti, se il proponente non intende riferirsi all’argomento in discussione. E mozione d’ordine una proposta concernente l’ordine dei lavori, il comportamento e la acquisizione dei documenti agli atti. Prima di passare alla votazione su una pregiudiziale o su una mozione d’ordine, il Presidente da la parola, per non piu di cinque minuti, ad un Consigliere che parli contro e ad uno che parli a favore.

Sulle comunicazioni espresse dalla Presidenza possono chiedersi chiarimenti brevissimi, salvo che le stesse non richiedano l’adozione di delibere.

Il Presidente, se richiesto, puo porre in approvazione la riunione di piu punti dell’ordine del giorno in un’unica discussione. In tal caso, si avranno una serie di relazioni, un’unica serie di interventi, una serie di repliche e, infine, le vota-zioni sulle proposte di delibera.

3) Sui vari argomenti all’ordine del giorno, la Presidenza puo presentare progetti di documenti conclusivi (mozioni, delibere, O.d.G., ecc.) sui quali sara chiesto il voto del Consiglio.

È facolta della Presidenza chiedere la costituzione di apposita Commissione per la stesura della mozione conclusiva.

In tal caso, la Commissione, che sara composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri, dovra stilare una mozione che rifletta gli orienta-menti emersi nel corso del dibattito.

Rimane, comunque, salvo il diritto dei singoli componenti o gruppi di essi, a depositare per iscritto alla Presidenza propri progetti d^ documenti conclusivi (mozioni, O.d.G., ecc.) o emendamenti ai documenti dell’apposita Commissione. La Presidenza ne da comunicazione.

Gli schemi di documenti conclusivi da chiunque presentati o gli eventuali emendamenti a documenti gia depositati, devono essere posti in votazione dopo la re-plica.

La votazione dei documenti conclusivi puo avvenire, se richiesto, per punti o capitoli o commi.

In tal caso, a conclusione delle votazioni per punti o capitoli o commi, si deve procedere alla votazione globale dei documenti stessi.

Qualora, sullo stesso argomento, vengano presentati documenti o parti di essi che si pongano in alternativa o contrastino l’uno con l’altro, detti documenti o parti di essi debbono essere posti in votazione contemporaneamente ed in alter-nativa.

Se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, si pongono in ballottaggio i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In ogni caso, la Presidenza, prima di procedere alla votazione puo esprimere il proprio parere.

 4) Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le votazioni per eleggere i componenti degli organi deliberanti ed esecutivi delle strutture centrali e periferiche dell’Associazione, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, devono effettuarsi solo a scrutinio segreto. La stessa procedura va seguita quando si devono adottare deliberazioni che comportino giudizi sulle persone.

5) Prima che il Presidente abbia invitato i partecipanti a votare, puo essere chiesto – anche da parte di un solo partecipante – che la votazione abbia luogo per appello nominale o per scrutinio segreto.

Se la richiesta di votazione per appello nominale e approvata da almeno il 20% dei presenti aventi diritto al voto, il Presidente decidera in conformita.

6) Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parita di voti, viene proclamato eletto il piu anziano di iscrizione all’Associazione; a parita di iscrizione all’Associazione, il piu anziano di eta.

7) La proposta di sfiducia agli organi o singoli componenti, eletti dal Consiglio Generale o dal Consiglio Compartimentale, deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei Consiglieri aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all’Art. 9 del presente Regolamento.

La votazione sulla proposta, qualora non risulti iscritta all’O.d.G., puo essere fatta solo se nella seduta sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto a voto. Quando nella seduta in cui viene avanzata la proposta, non siano presenti tutti i Consiglieri aventi diritto a voto, la proposta viene iscritta all’O.d.G. della succes-siva riunione che deve essere convocata entro trenta giorni della presentazione.

 

Articolo 5

Funzioni del Presidente

Il Presidente della riunione e investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, per garantire l’osservanza del regolamento e la regolarita della discussione e delle votazioni.

Ha facolta di sospendere i lavori, qualora richiesto da uno dei componenti l’or-gano, fissando – sentita la Segreteria – il tempo della sospensione. A richiesta, la proposta di sospensione e messa a votazione.

E compito del Presidente, in particolare:

a) dichiarare aperta la riunione e fare le comunicazioni d’uso;

b) dare la parola ai Consiglieri iscritti a parlare;

c) dirigere e moderare la discussione, richiamando all’argomento gli oratori che non vi si attengono;

d) negare la lettura e la discussione di documenti formulati con frasi sconvenienti od estranee agli argomenti in discussione ed alle attribuzioni dell’organo;

e) richiamare all’ordine gli oratori che non ottemperino alle sue esortazioni e togliere loro la parola quando persistano nel loro atteggiamento;

f) mettere ai voti le proposte su cui si vede deliberare e comunicare il risultato;

g) dichiarare chiusa la riunione.

 

Articolo 6

Compiti della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale e composta dal Segretario Generale e dai tre Consiglieri Generali eletti dal Consiglio Generale per i settori previsti dall’Art. 16 dello Statuto.

a) Il Segretario Generale:

        – provvede alla convocazione del Consiglio Generale, a fissare l’O.d.G. dei la-vori, a coordinare l’attivita dei Consiglieri Generali con o senza cariche speci-fiche e i Segretari Compartimentali;

        – cura i rapporti con la Segreteria Generale europea e con i Segretari Generali delle altre Sezioni; assolve a tutti i compiti demandati dallo Statuto e dal Consiglio Generale; concorda con il Presidente tutte le iniziative di carattere europeo.

b) I Consiglieri Generali assolvono ai compiti assegnati dallo Statuto per i rispetti-vi settori di responsabilita e operano nel rispetto delle delibere e dei mandati del Consiglio Generale.

 

Articolo 7

Partecipazione alle riunioni degli Organi

Il Consigliere Generale che non partecipa alle riunioni del Consiglio Generale per tre volte consecutive decade automaticamente dalla carica.

La decadenza non ha effetto solo se i motivi dell’assenza vengono tempestiva-mente comunicati al Segretario Generale o al Presidente e vengono riconosciuti va-lidi ad insindacabile giudizio del Consiglio Generale per giustificare la mancata partecipazione.

Nel caso le motivazioni non vengano presentate entro il corso della riunione del Consiglio o quando le motivazioni stesse non vengano considerate valide dallo stesso Consiglio, il Consigliere assente viene surrogato con il primo dei non eletti dallo stesso Organo che ne ha ratificato la decadenza.

I Segretari Compartimentali che non possono partecipare alle riunioni del Consiglio sono tenuti a farsi sostituire da altro rappresentante della Sezione Comparti-mentale rilasciando apposita delega.

In caso di mancata sostituzione del Segretario Compartimentale assente per tre riunioni consecutive, il Consiglio Generale puo adottare il provvedimento di commissariamento della Segreteria Compartimentale nominando un reggente fra i Consiglieri Compartimentali in carica.

 

Articolo 8

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci esercita le sue competenze statutarie in regime di collegialità. Il singolo Sindaco puo richiedere notizie e dati sulla amministrazione, ma non puo visionare i documenti contabili se non per incarico conferito dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci esamina gli inventari, i bilanci e i rendiconti annuali; controlla la regolarita della tenuta dei libri contabili e puo presentare rilievi sulla tenuta della contabilita.

Ogni anno presenta al Consiglio Generale una relazione sullo stato dell’ammini-strazione e sulle risultanze dei controlli.

Data la natura dell’Associazione, i giudizi di merito sulle entrate e sulle uscite sono di competenza del Consiglio Generale.

 

Articolo 9

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri in quanto Organo di magistratura interna interviene su richiesta degli Organi dell’Associazione o su ricorsi presentati da soci. I Probiviri esaminano in seduta collegiale le istanze che vengono ad essi proposte per violazioni di norme statutarie o regolamentari a carico di singoli soci, gruppi di soci e organi statutari.

Le richieste d’intervento o i ricorsi devono essere notificati al Presidente del Collegio per raccomandata entro venti giorni dal verificarsi dell’azione ritenuta perseguibile o dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dei fatti o del provvedimento impugnato.

Il Collegio prendera in considerazione solo i ricorsi che risultano trasmessi en-tro i termini a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente del Collegio stesso.

Sia nei casi di richiesta di intervento che nei casi di ricorso il Presidente del Collegio prima di avviare l’esame di merito deve informare il Segretario Generale richiedendo il parere e l’eventuale documentazione necessaria per l’istruttoria.

Il Collegio e tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.

Qualora, per esperire accertamenti o procedere alla raccolta di documenti, si prevedano tempi lunghi, il Collegio puo riservarsi di esprimere il proprio lodo en-tro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, dandone comunicazione al proponente entro i trenta giorni di cui al comma precedente.

Trascorso il termine dei 60 giorni il contenzioso e avocato dal Consiglio Gene-rale al quale il Collegio dovra trasmettere gli atti in suo possesso.

Se la violazione denunciata risulta essere grave per gli interessi e l’immagine dell’Associazione, il Collegio puo richiedere al Segretario Generale l’adozione in via immediata:

a) della sospensione cautelativa del socio;

b) della sospensione da eventuali cariche;

c) di nullita degli atti, se trattasi di provvedimenti o delibere di Organi.

Esaurita l’istruttoria, il Collegio emettera il lodo definitivo, dandone comunica-zione all’interessato e alla Segreteria Generale o Compartimentale competente. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri, che riguardano le strutture periferiche dell’Associazione, o una carica elettiva sono proposti al Consiglio Generale che, sulla scorta degli elementi risultanti agli atti, si pronuncera per l’eventuale sciogli-mento degli Organi mediante Congresso straordinario e per il commissariamento della struttura o per la decadenza della carica. Contro il lodo dei Probiviri, puo essere proposto appello al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

Articolo 10

Estensioni

Le norme previste per il funzionamento degli Organi centrali sono valide anche per tutte le strutture periferiche dell’Associazione, che le osserveranno per quanto applicabili.

 

Articolo 11

Rinvii

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto della Sezione Italiana e al Regolamento Interno europeo, nonché alle dispo-sizioni legislazioni vigenti.

 

Articolo 12

Modifiche

Il presente Regolamento puo essere modificato solo dal Consiglio Generale, su proposta del Segretario Generale o su richiesta scritta di una o piu Segreterie Com-partimentali.