Regolamento Elettorale

REGOLAMENTO ELETTORALE

Sezione Italiana A.E.C.

(approvato dal Consiglio Generale di Bassano del Grappa l'( ottobre 1987)

Articolo 1

Partecipano al Congresso Nazionale dell’Associazione, con diritto di voto e di parola, i Delegati eletti dai Congressi compartimentali ed i Soci fondatori. Parteci-pano, inoltre, con solo diritto di parola – se non delegati – i Consiglieri Generali uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, Segretari compartimentali compresi.

Articolo 2

L’ordine del giorno del Congresso Nazionale e il seguente:

a) Elezione dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni;

b) Relazione del Presidente uscente;

c) Relazione del Segretario Generale uscente;

d) Relazione del Tesoriere uscente;

e) Relazione del Segretario Organizzativo uscente,

f) Relazione dei Consiglieri Generali titolari di incarichi;

g) Relazione dei Segretari compartimentali;

h) Presentazione e votazione delle mozioni;

i) Elezione del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e dei Delegati al Congresso europeo;

j) Proclamazione degli eletti.

Articolo 3

Il quoziente di rappresentatività viene fissato nella misura di un delegato ogni cinquanta soci effettivi o frazione superiore a venticinque.

Articolo 4

Il Congresso Nazionale elegge:

a) Un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari;

b) La Commissione per il Regolamento, composta dall’Ufficio di Presidenza,, dalla Segreteria del Congresso e da un membro della Segreteria Generale uscente, con il compito di esaminare le proposte relative all’eventuale inclusione nell’or-dine del giorno di punti non compresi nell’ordine del giorno stesso; stabilire l’ordinamento dei lavori dell’assemblea e delle Commissioni, nonché autorizza-re la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale;

c) La Commissione per la Verifica dei poteri, composta da cinque membri, per l’esame e la convalida delle deleghe e per l’autorizzazione al trasferimento di dele-ga. Rientra nella competenza della Commissione Verifica Poteri risolvere le eventuali controversie sorte nei Congressi compartimentali e riguardanti l’elezione di delegati al Congresso Nazionale;

d) La Commissione Elettorale, composta da cinque membri, per il deposito ed il controllo della regolarità delle liste elettorali, per la predisposizione del materiale relativo alle votazioni e per lo scrutinio delle schede di votazione. La Commissione Elettorale funge anche da seggio elettorale;

e) La Commissione per le Mozioni, composta da cinque membri, per il coordina-mento delle mozioni presentate. La Commissione designerà un relatore che riferirà al Congresso.

All’atto dell’insediamento, ciascuna Commissione provvederà ad eleggere nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. La distribuzione dei documenti, mo-zioni, ordini del giorno e di ogni altro materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione per il Regolamento.

Articolo 5

I congressisti, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, devono iscriversi personalmente presso la Presidenza, servendosi degli appositi moduli. I congressisti, che si iscrivono a parlare sulle relazioni, hanno la parola nell’ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono la parola per fatto personale, pregiudiziale o mozione d’ordine, hanno diritto di parlare, alla fine dell’intervento del delegato che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esa-me al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni delegato non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazio-ne, emendamento o mozione.

Sulle, pregiudiziali e sulle mozioni d’ordine, hanno diritto di parola un congres-sista a favore ed uno contro.

Articolo 6

La durata dell’intervento del congressista, di norma, non deve superare i quindici minuti.

Gli interventi possono essere letti o consegnati scritti alla Presidenza.

In caso di proposta di chiusura della discussione, il Presidente – se necessario – accorda la parola ad un congressista a favore e ad uno contrario.

Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo i congressisti gia iscritti a parlare.

Articolo 7

Le votazioni avvengono:

a) per alzata di mano;

b) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 10% dei delegati;

c) per scrutinio segreto, su richiesta scritta di almeno il 20% dei delegati.

Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale, i delegati votano “per testa” e non secondo i voti rappresentati.

Nelle votazioni per scrutinio segreto, ogni delegato non può cumulare più di due deleghe compresa la propria.

Le elezioni dei Consiglieri Generali, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri devono essere effettuate solo per votazione segreta.

Articolo 8

Le elezioni del Consiglio Generale si svolgono con il sistema della lista unica.

I candidati verranno di norma indicati dalle singole Segreterie compartimentali a seguito di regolare Congresso compartimentale ed elencati in ordine alfabetico.

I candidati dovranno preventivamente accettare per iscritto la propria candidatura.

Ogni elettore potrà votare soltanto i 2/3 dei candidati da eleggere. Saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze superiori ai 2/3 dei candidati da eleggere.

Articolo 9

La pubblicazione della lista da parte della Presidenza del Congresso dovrà avve-nire almeno quattro ore prima delle votazioni. L’inizio delle operazioni di voto sarà stabilito dal Congresso.

Articolo 10

I delegati impossibilitati a partecipare ai lavori congressuali possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato dello stesso Compartimento. Ogni delegato potrà esercitare il proprio diritto di voto, più una sola delega.

Articolo 11

La Commissione elettorale, ultimate le votazioni, procederà allo scrutinio delle schede.

Sulla scorta dei risultati delle elezioni, il Presidente del Congresso proclamerà eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Articolo 12

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione.